TFR al lavoratore da parte del fondo di Garanzia senza fallimento

Quando il datore di lavoro fallisce, TFR e ultime tre mensilità vengono pagate dal Fondo di Garanzia dell’Inps; tuttavia, se l’azienda ha dimensioni ridotte per cui ad essa non si applica la legge fallimentare e, quindi, non può essere sottoposta al fallimento, cosa può fare il lavoratore che non è stato pagato?
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata – da ultimo confermata da una recente sentenza della Cassazione [sent. n. 8072 del 21.04.2016] – il dipendente può ugualmente rivolgersi all’Inps e ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, nonché delle ultime tre buste paga.
Ma ciò solo a condizione che:
– il credito del lavoratore sia accertato da una sentenza o da un decreto ingiuntivo: il dipendente quindi deve procurarsi detto “titolo”, che confermi la misura delle somme di cui egli è creditore nei confronti dell’azienda insolvente;
– il patrimonio dell’azienda sia insufficiente a pagarlo: il che può essere dimostrato avviando un pignoramento che non dia esiti positivi (ad esempio per chiusura dei locali commerciali, per assenza di beni da pignorare, ecc.) o anche con la dichiarazione del curatore fallimentare dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell’impossibilità di precedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell’attivo.
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