CAF ITALIA, In evidenza / 29 Gennaio 2021
Colf e badanti: i nuovi importi 2021 che riguardano i contributi
Continua a leggerePubblicati i nuovi importi dei contributi dovuti per l’anno 2021 per i datori di lavoro che assumono colf e badanti. L’Inps ha comunicato le cifre dovute e i coefficienti di ripartizione da utilizzare per l’anno in corso riportati nella Circolare n. 9 del 25 gennaio 2021, che chiarisce che per il 2021 non c’è nessun cambiamento per quanto riguarda i valori delle fasce di retribuzione per calcolare i contributi dovuti. Generalmente, le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi tengono conto annualmente dell’indice di variazione dei prezzi al consumo, stimato dall’Istat per famiglie di operai ed impiegati (FOI). Nulla è mutato rispetto allo scorso anno, poiché per il biennio 2019-2020, l’indice è risultato negativo (pari al -0,3%). Di conseguenza, per l’anno 2021, sono state confermate nuovamente le fasce di retribuzione pubblicate con la Circolare n. 17 del 6 febbraio 2020, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2021 per i lavoratori domestici. Qui di seguito le fasce di retribuzione cui corrispondono i relativi valori contributivi,sempre che l’orario del lavoratore domestico non superi le 24 ore settimanali: ∙ retribuzione oraria effettiva fino a 8,10 euro; ∙ retribuzione oraria effettiva oltre 8,10 euro fino a 9,86 euro; ∙ retribuzione oraria effettiva oltre 9,86 euro. Se invece l’orario di lavoro risulta superiore a 24 ore settimanali, il valore contributivo rimane fisso per tutte le ore retribuite. Importi contributi senza addizionale Importi contributi con addizionaleCAF ITALIA, EPAS, In evidenza / 29 Ottobre 2020
Pratiche on-line! Con noi, mai solo!
Continua a leggereAdesso, grazie ad un importante progetto promosso da Caf Italia Er ed Epas Er, potrai effettuare le pratiche da casa in tutto il territorio dell’Emilia Romagna.Basta inviare un’e-mail a praticheonline@fnaemiliaromagna.itVerrai contattato entro 48 ore da un operatore di Caf o Patronato che ti guiderà per effettuare la pratica in modalità telematica.L’operatore ti assisterà fino al completamento della pratica richiesta.Per noi le persone prima dei numeri.SERVIZIO CAF:📌 Compilazione mod. Isee-gratuito📌 Gestione TASI-IMU (Imposta Municipale Unica)📌 Successioni_da € 300📌 Contratti di Locazione-100 €📌 Consulenza Fiscale e gestione pratiche esattoriali📌 Compilazione dichiarazioni Inps (RED – INVCV – ICRIC – ICLAV – ACCAS/PS) 📌 Compilazione Bonus energetici, gas acqua (in convenzione con Comune e Provincia Modena) SERVIZIO PATRONATO (TUTTE LE PRATICHE SONO GRATUITE):📌 Pratiche previdenziali (Pensioni INPS – EX INPDAP – reversibilità – ricostituzioni)📌 Pratiche di invalidità📌 Indennità di disoccupazione NASPI e disoccupazione agricola📌 Pratiche per immigrati (Rinnovo permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari)📌 Pratiche INAIL📌 Consulenza previdenziale
CAF ITALIA, In evidenza / 23 Ottobre 2020
EMERGENZA COVID-19: UN SOSTEGNO PER L’AFFITTO
Continua a leggereIn questo periodo di difficoltà, molti comuni si sono adoperati per aiutare i cittadini più in difficoltà e il comune di Modena è certamente fra questi. Sarà infatti possibile presentare la domanda dal 19 ottobre al 4 novembre 2020, on-line, sul portale apposito e mediante l’uso del codice SPID.Sono previste due categorie di beneficiari per le quali verranno fatte due distinte graduatorie e due diversetipologie di contributo: In primo luogo ci sono i nuclei Familiari con un ISEE compreso tra 0 e 3mila euro: la loro tipologia dicontributo non richiede di dimostrare il cambiamento della situazione lavorativa e il conseguentecalo di reddito causa emergenza Covid-19. A questa tipologia verrà destinato il 40% delle risorsediponibili, messe in campo dal comune e saranno erogate in ordine di graduatoria fino adesaurimento, fino a un massimo di 3 mensilità, per un importo non superiore a € 1.500,00. In secondo luogo ci sono i nuclei familiari che hanno subito una perdita o una diminuzione dialmeno il 20% del reddito causata dall’emergenza Covid-19, con un limite di ISEE fino a 35.000,00 €.Per loro invece il contributo viene erogato con la dimostrazione della perdita di guadagno. C’è ancora tempo per presentare la domanda, esortiamo, chi volesse farla a presentare l’ISEE corretto e adessere muniti di codice SPID.
EPAS, In evidenza / 20 Ottobre 2020
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
Continua a leggereCon il termine reversibilità si intende la pensione che viene riconosciuta ai familiari di un defunto già titolare al momento del decesso di una pensione. L’importo della pensione di reversibilità è pari ad una quota della pensione che veniva percepita dal defunto in vita. Questa quota varia in base al grado di parentela del beneficiario che ottiene la reversibilità. La quota “diretta” spetta al coniuge (anche divorziato) e, in particolari circostanze, anche ai figli del defunto, i genitori, i nipoti, le sorelle nubili ed i fratelli celibi. Nello specifico: – il coniuge, anche nel caso in cui al momento della morte sia separato; – i figli che al momento della morte del genitore risultino essere minorenni, inabili, studenti universitari e a carico dei genitori; – i nipoti che al momento del decesso del familiare risultassero completamente a carico dei nonni. Non perde il diritto il coniuge che lavora o ha propri redditi, ma in questo caso la prestazione viene ridotta in proporzione. Nel caso, invece, in cui il defunto non era titolare di pensione ma possedeva i requisiti per il diritto alla pensione, la pensione viene definita “indiretta” e spetta al coniuge (anche divorziato) e, come poc’anzi scritto, in particolari circostanze ai figli, genitori, nipoti, sorelle nubili e fratelli celibi. Il patronato Epas è a vostra disposizione per ricevere maggiori informazioni e per l’inoltro della domanda di pensione.
CAF ITALIA, In evidenza / 15 Ottobre 2020
TG Caf: Reddito di cittadinanza, corsa al rinnovo
Continua a leggereCaf e patronati al lavoro per raccogliere le istanze dopo la scadenza dei primi 18 mesi di sussidio alla fine di novembre. Il punto con l’esperto Caf Italia. Per coloro che per primi hanno richiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza, la prima scadenza è arrivata alla fine di settembre. Per chi ha presentato domanda a marzo 2019, ricevendo la prima ricarica ad Aprile 2019, sono terminare i 18 mesi di sussidio. Sono più di 6000 coloro che dovranno presentare di nuovo la domanda all’INPS, se ancora in possesso dei requisiti, per rinnovare il sussidio per altri 18 mesi, dato che non è previsto un rinnovo automatico per il reddito di cittadinanza. La domanda va presentata dopo 1 mese dalla scadenza del primo periodo di 18 mesi. I centri di assistenza fiscale e patronati sono già al lavoro per raccogliere le istanze e la documentazione necessaria La domanda si può presentare attraverso il sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it accessibile solo tramite SPID, presso gli uffici postali e tramite Caf e patronati, in grado di assistere direttamente nella compilazione e all’inoltro della domanda. Per approfondire questo ed altri temi legati a previdenza, fisco, lavoro sussidi, La Pressa dedica da oggi TG Caf, un appuntamento video settimanale di approfondimento insieme ad esperti e consulenti del settore Rispetto al reddito di cittadinanza facciamo il punto con Pietro Bambara, del Caf Italia-Patronato Epa Modena
CAF ITALIA, In evidenza / 14 Ottobre 2020
Contratto Colf e badanti: cosa cambia
Continua a leggereDal primo di Ottobre è entrato in vigore il nuovo contratto collettivo nazionale per i collaboratori famigliari, che reca numerose novità sia dal punto di vista economico che dell’inquadramento del lavoratore dipendente. Entra nel nuovo lessico contrattuale la figura dell’“Assistente Famigliare” che riunisce in sé le figure divenute ormai obsolete di colf, badanti o baby sitter. Riguardo quest’ultima figura, essa viene inquadrata nel livello BS, condividendo dunque la propria qualifica con colf e bandanti. I livelli saranno 4 differenziati in base alle competenze e a cui poi corrisponderanno due parametri di retribuzione. A partire dal 01/01/2021 chi è inquadrato nel livello B Super, avrà un aumento retributivo di 12 euro. Gli “Assistenti famigliari” addetti alla custodia dei bambini fino al sesto anno d’età o chi assiste persone disabili non autosufficienti potranno avere un’indennità aggiuntiva dai 100 ai 116 euro. Chi invece possiede la certificazione di qualità UNI 11766/2019 potrà avere un ulteriore indennizzo fino a 10 euro mensili. Viene aumentato, inoltre, il contributo versato alla Cassa Sanitaria Colf che passa dagli 0,3 euro orari ai 0,6 euro orari. Novità anche per quanto riguarda il periodo di prova, che sarà prolungato di 30 giorni. Infine nasce la figura dell’“Assistente Educatore Formato”; per la formazione si potrà beneficiare di più ore, che aumenteranno nel caso di percorsi formativi riconosciuti e finanziati dall’Ente bilaterale di settore, Ebincolf. Più che apprezzabile, per concludere, l’estensione alle lavoratrici del settore domestico del congedo dal lavoro per donne vittime di violenza di genere.
CAF ITALIA, In evidenza / 2 Ottobre 2020
Pensioni di invalidità civile: per richiedere l’aumento domanda all’INPS entro il 9 ottobre
Continua a leggereI risvolti operativi del decreto Agosto sono stati poco chiari, così l’INPS, lo scorso 23 Settembre, con una circolare, ha provato a fare chiarezza sull’aumento della pensione di inabilità e l’invalidità civile. La notizia importante è che l’aumento viene riconosciuto al maggior numero possibile di persone, titolari di pensioni di inabilità, in possesso dei requisiti e con almeno 18 anni. Occorre sottolineare come solo chi ha la pensione di inabilità deve presentare la domanda per l’aumento, e che, se viene presentata entro il 9 Ottobre 2020 può essere riconosciuta la decorrenza a partire dal 1 agosto (se richiesto), mentre per gli invalidi civili totali sarà erogato in automatico. Si tratta di un aumento economico d’ufficio in modo da poter garantire un reddito complessivo di 651,51 euro per 13 mesi. Per poter fare la domanda, sono stati messi limiti di reddito, questo per cercare di massimizzare gli aiuti verso le persone più in difficoltà. Chi richiede l’aumento e non è sposato, non deve avere un reddito superiore a 8.469,63 euro, mentre se chi richiede l’aumento è sposato, il reddito cumulato fra lui e il coniuge non deve superare i 14.447,42 euro. In questi calcoli di reddito, abbastanza stringenti, non concorrono però una serie di cose come il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 154 euro della legge del 23 Dicembre 2000, i trattamenti di famiglia e l’indennizzo previsto a favore di chi viene danneggiato da complicanze causate da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Augurandoci di aver fatto un po’ di chiarezza, per ogni ulteriore dubbio e per effettuare la domanda potete recarvi presso le nostre sedi, saremo felici di potervi aiutare.
CAF ITALIA, In evidenza / 28 Settembre 2020
Reddito di cittadinanza: prima scadenza a settembre 2020
Continua a leggerePer i primi che hanno richiesto l’ormai famoso reddito di cittadinanza, la prima scadenza è in arrivo, alla fine di settembre. Per chi ha presentato domanda a Marzo 2019 infatti, ricevendo la prima ricarica ad Aprile 2019, stanno per terminare i 18 mesi di sussidio. Saranno quindi migliaia le famiglie che dovranno presentare di nuovo la domanda all’INPS, se ancora in possesso dei requisiti, per rinnovare il sussidio per altri 18 mesi, dato che non è previsto un rinnovo automatico per il reddito di cittadinanza. La domanda però, specifichiamo, andrà presentata dopo 1 mese dalla scadenza del primo periodo di 18 mesi. La domanda si può presentare: Tramite il sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it accessibile solo tramite SPID Presso gli uffici postali Tramite Caf e patronati Se non siete in possesso dello SPID o necessitate di assistenza nella compilazione, potete rivolgervi agli uffici di CAF Italia, penseremo noi ad inoltrare la domanda direttamente all’INPS.
EPAS / 10 Gennaio 2018
Le perplessità dell’Europa sulla Legge di Bilancio per il 2018
Continua a leggereOrmai conosciamo le difficoltà del nostro Paese legate al rispetto dei severi vincoli di bilancio imposti dall’Europa, però è anche vero che la Commissione Europea ha sempre chiesto al nostro Paese misure di risanamento per raggiungere l’obiettivo di un bilancio strutturale in pareggio. Ora, la Commissione europea nell’analisi fatta sulla legge di bilancio per il 2018 ha chiesto al nostro governo di mettere in campo tutte le misure che possano essere in linea con il Patto europeo. Le perplessità europee nascono dalla bassa crescita e la scarsa produttività che vengono legate ad un problema strutturale che l’Italia vive e che non riesce a superare a causa di scelte legislative non adeguate. Ciò che gli ambienti europei affermano nelle loro esternazioni sul nostro Paese è che se si paragona la crescita italiana a quella di altri Paesi che sono stati colpiti anch’essi dalla crisi economica ossia Spagna, Paesi Baltici, Irlanda, questi ultimi crescono più rapidamente dell’Italia, che purtroppo è ancora al di sotto della media europea. Secondo la Commissione, i dati sulla crescita economica e sulla disoccupazione nonostante sembrino mostrare una ripresa rispetto agli altri anni, non possono considerarsi sufficienti rispetto a quanto ci si aspetta dall’Italia. Questo è stato un giudizio parziale, compreso nella legge di bilancio che deve ancora essere approvata, ma sembra che verrà inviata una lettera per avere ulteriori chiarimenti sulle misure che dovranno essere emanate. Al momento, non sono confortanti i giudizi a causa di quello che ad avviso della Commissione è un peggioramento del deficit strutturale. Il governo italiano, dal canto suo, ritiene che le misure messe in campo e inserite nella legge di prossima approvazione, sono assolutamente positive ed efficaci e permetteranno di continuare a rispettare i restrittivi vincoli europei, inoltre, si dichiara certo che il dialogo con l’Europa sarà quanto più costruttivo e…
EPAS / 10 Gennaio 2018
La gig economy, il nuovo volto dell’era digitale
Continua a leggereGig economy, un neologismo che ormai è entrato a far parte del linguaggio comune e coniato qualche anno fa. Ma cosa si intende con questa espressione? È il nuovo caporalato digitale, l’economia dei lavoretti online, una nuova cornice che fa venir meno ogni garanzia di far rispettati i diritti dei lavoratori. “Nell’era delle app e degli smartphone, il mercato del lavoro ormai è gestito online – dice Denis Nesci, Presidente Nazionale del Patronato EPAS- si potrebbe definire un capitalismo delle piattaforme, un luogo virtuale, dove alcune aziende che utilizzano servizi web si avvalgono del lavoro digitale per abbattere i costi della manodopera, fornendo al cliente, sì, dei servizi immediati, ma a scapito di tanti lavoratori, che definirei fantasma”. Nell’era della crisi occupazionale, di un precariato ormai sistemico, si va alla ricerca di qualsiasi lavoro che offra anche paghe irrisorie, forse inesistenti e per di più con scarse coperture previdenziali. Le aziende interessate sono appunto quelle che operano nel redditizio mercato delle economie digitali, dove i profitti sono assolutamente molto alti e vantaggiosi. I settori sono vari: turismo, consegne, startup digitali, call center. Questi settori, da alcuni studi effettuati, si avvalgono di manodopera che va dai 30 anni in su nel 62% dei casi, dati che sicuramente non possono definirsi positivi; ciò implica un scelta di accontentarsi del primo lavoro che capita senza badare alle condizioni contrattuali proposte, che porta inevitabilmente ad addentrarsi in una realtà precaria e discontinua dal punto di vista lavorativo dal quale non è facile emanciparsi. È la generazione dei trentenni che con la crisi occupazionale ha difficoltà a trovare lavori adeguati e ben retribuiti e che tende ad accontentarsi, alla ricerca di una qualsiasi fonte di reddito. Dal punto di vista contrattuale in questi settori, i lavoratori sembrano trovarsi in una zona di “mezzo” tra lavoro…
EPAS / 10 Gennaio 2018
Reddito di inclusione, un aiuto concreto ai più poveri
Continua a leggere“Anche se in ritardo rispetto al resto d’Europa, finalmente anche il nostro Paese cerca di rafforzare le politiche a sostegno dei più poveri e, sebbene con risorse inizialmente insufficienti per soddisfare la richiesta, il reddito di inclusione ha dato speranza a milioni di cittadini, – queste le parole del Presidente Nazionale dell’Epas, Denis Nesci a seguito dell’approvazione del decreto attuativo della legge delega sul decreto povertà che, lo scorso 29 agosto, ha introdotto il Rei – le polemiche che da subito sono nate a fronte dello stanziamento di 1,7 miliardi di euro è il caso di lasciarle da parte, quello che ora diventa fondamentale è accertarsi che coloro che otterranno l’assegno ne abbiano realmente diritto, non possiamo infatti dimenticare che in Italia il lavoro sommerso è molto diffuso, questo fenomeno se non accertato, rischierebbe di incrementare ulteriormente il reddito di alcune famiglie, escludendo quelli che non hanno alcuna forma di sostentamento”. Dopo le pressioni dell’Europa che dal 1992 invita i Paesi europei ad introdurre strumenti di sostegno destinati ai cittadini che vivono sotto la soglia di povertà, anche l’Italia si adegua introducendo Il reddito di inclusione che sostituisce di fatto il Sostegno all’inclusione attiva (Sia) e anche l’assegno di disoccupazione. Si stima che avranno diritto all’assegno circa 660 mila famiglie, di cui 560 mila con figli minori, un calcolo sulla base dei finanziamenti, destinati ad arrivare a 2 miliardi di euro. I cittadini italiani, i comunitari e gli extracomunitari con permesso di lungo soggiorno potranno presentare domanda a partire dal primo dicembre, recandosi direttamente presso gli uffici comunali che si occuperanno di trasmettere la richiesta all’Inps. I beneficiari saranno le famiglie con un Isee non superiore ai 6mila euro, un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, non superiore ai 20 mila euro e un patrimonio mobiliare massimo tra…
EPAS / 10 Gennaio 2018
Bonus asilo nido, al via le domande
Continua a leggereFinalmente debutta il bonus asilo nido 2017. La possibilità di fare domanda per tale prestazione, introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2017, è partita il 17 luglio, come chiarito recentemente dall’Inps. Purtroppo, le risorse messe a disposizione dalla Stato non sono illimitate, pertanto, il bonus richiesto verrà erogato secondo l’ordine di presentazione della domanda fino ad esaurimento dei fondi, pari a 144 milioni di euro per il 2017. L’Istituto di previdenza fornirà successivamente le istruzioni per il 2018. Tale bonus consiste in un’erogazione con importo massimo pari a 1.000 euro annui ed è finalizzata a sostenere i genitori per il pagamento della retta per l’iscrizione appunto a un asilo nido, pubblico o privato autorizzato, di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 o per il sostegno delle spese per i servizi di assistenza domiciliare per i bambini con età inferiore ai 3 anni e impossibilitati a frequentare un asilo perché affetti da patologie croniche invalidanti. Coloro che possono richiedere la prestazione devono essere residenti in Italia, cittadini italiani o comunitari, o in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ovvero di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea o avere lo status di rifugiato politico o altra protezione sussidiaria. Inoltre, il genitore che presenta la domanda dev’essere il soggetto che effettivamente sostiene le spese per l’iscrizione del figlio presso un asilo nido e, per quanto riguarda invece il bonus volto all’assistenza domiciliare, è necessario che viva con il figlio e dimori abitualmente nel suo stesso comune di residenza. Per ottenere il bonus e avere pertanto la copertura delle spese di frequenza dell’asilo nido, L’INPS erogherà un contributo massimo di 1000 euro annuo dietro presentazione del genitore della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle singole rette dell’asilo nido. Il buono è…
EPAS / 10 Gennaio 2018
Ape sociale, boom di richieste
Continua a leggere“Il boom che si è registrato nei primi 20 giorni di presentazione della domanda per l’Ape sociale e la fila nei nostri uffici, sono la conferma che la misura sperimentale è stata accolta positivamente dai cittadini – interviene il Presidente Nazionale dell’Epas, Denis Nesci – per la maggior parte di coloro che ne hanno fatto richiesta sono lavoratori che hanno terminato da almeno tre mesi gli ammortizzatori sociali, la misura rappresenterebbe loro e per altre persone in difficoltà un’ancora di salvataggio”. Con la Circolare INPS del 16 Giugno 2017 n. 100 viene disciplinata l’APE Sociale, una misura sperimentale che sarà in vigore fino al 31 Dicembre 2018 la quale permetterà a quei lavoratori, dipendenti o autonomi, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età con almeno 30 anni di anzianità contributiva in presenza di determinati requisiti di accedere alla pensione anticipata; per i lavoratori che abbiano svolto per almeno 7 anni lavori usuranti o gravosi requisito fondamentale per accedere alla pensione anticipata è quello di aver maturato 36 anni di contributi previdenziali. Tra coloro che devono aver maturato 30 anni di anzianità contributiva per poter accedere all’Ape rientrano anche i disoccupati licenziati senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, i lavoratori con almeno il 74% di invalidità e i lavoratori caregiver ossia, coloro che assistono un disabile convivente (coniuge o di primo grado) a carico da almeno sei mesi. L’indennità verrà corrisposta per 12 mesi l’anno fino al raggiungimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) con un importo che non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi. In merito ai termini e le modalità di presentazione della domanda quest’ultima dovrà essere inviata online attraverso il sito dell’INPS entro il 15 Luglio 2017 per i requisiti maturati nel…
SNALV / 10 Gennaio 2018
La verità negata
Continua a leggereLettera aperta alle lavoratrici e ai lavoratori del settore socio-sanitario-assistenziale Nel mese di aprile 2017 lo SNALV/Confsal, la CONFSAL, la CONFELP, la CIU e ANASTE hanno sottoscritto il nuovo CCNL ANASTE, contratto che regola l’attività lavorativa di una porzione considerevole di lavoratrici e lavoratori del settore socio-assistenziale, CCNL scaduto ormai da otto anni. Le azioni di difesa intraprese dalla Parte sindacale hanno teso a preservare il mantenimento assoluto della pianta organica esistente, favorendo una politica di sviluppo aziendale che, nel tempo, potrebbe spingersi a creare opportunità di lavoro per nuove risorse. La contrattazione in oggetto è arrivata in porto grazie alla volontà di commisurare realisticamente gli interessi in gioco, la leva risolutiva che ha scardinato le posizioni di stallo che si erano venute a creare a causa di sclerotiche contrapposizioni, rivendicate per ragioni di principio, che sono risultate, nei lunghi anni di contrattazione, una vera e propria iattura a danno dei lavoratori. Un Sindacato, un’Associazione di categoria, ha il dovere di interpretare lucidamente le esigenze del momento storico-economico in cui si vive, muovendosi ogni giorno nella consapevolezza di agire sempre e comunque a favore dell’interesse supremo e collettivo dei lavoratori, non per difendere il mantenimento di posizioni o addirittura il privilegio di pochi. Quando questa Organizzazione ha legittimamente divulgato i termini e le condizioni che hanno determinato la sottoscrizione dell’agognato nuovo contratto ha inteso evidenziare che si può e si deve discutere costruttivamente con la Parte datoriale, proprio perché altrimenti le prese di posizioni inutili rendono sterili le trattative. Le lungaggini improduttive e gli aridi atteggiamenti dilatori portano soltanto nocumento al lavoratore! Non si può sottacere, tuttavia, che altre Organizzazioni Sindacali hanno fortemente strumentalizzato la sottoscrizione del CCNL ANASTE: hanno mostrato di voler camuffare maldestramente il proprio dissenso con un attacco gratuito e immotivato a chi, invece, agendo con forte…
SNALV / 10 Gennaio 2018
Firmato il CCNL ANASTE
Continua a leggereNel pomeriggio di ieri 12 aprile 2017, lo SNALV Confsal, la CONFSAL, la CONFELP, ANASTE e la CIU hanno sottoscritto il nuovo CCNL ANASTE.
SNALV / 10 Gennaio 2018
Relazione CCNL Anaste del 26 maggio 2017
Continua a leggereCon la presente relazione, le sottoscritte organizzazioni sindacali ritengono di chiarire e doverosamente rispondere alle ingiustificate e infondate critiche mosse dalle altre sigle sindacali in relazione al CCNL siglato dalla sottoscritta medesima – unitamente ad altre sigle sindacali – ed Anaste.
SNALV / 10 Gennaio 2018
TFR al lavoratore da parte del fondo di Garanzia senza fallimento
Continua a leggereQuando il datore di lavoro fallisce, TFR e ultime tre mensilità vengono pagate dal Fondo di Garanzia dell’Inps; tuttavia, se l’azienda ha dimensioni ridotte per cui ad essa non si applica la legge fallimentare e, quindi, non può essere sottoposta al fallimento, cosa può fare il lavoratore che non è stato pagato? Secondo la giurisprudenza ormai consolidata – da ultimo confermata da una recente sentenza della Cassazione [sent. n. 8072 del 21.04.2016] – il dipendente può ugualmente rivolgersi all’Inps e ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, nonché delle ultime tre buste paga. Ma ciò solo a condizione che: – il credito del lavoratore sia accertato da una sentenza o da un decreto ingiuntivo: il dipendente quindi deve procurarsi detto “titolo”, che confermi la misura delle somme di cui egli è creditore nei confronti dell’azienda insolvente; – il patrimonio dell’azienda sia insufficiente a pagarlo: il che può essere dimostrato avviando un pignoramento che non dia esiti positivi (ad esempio per chiusura dei locali commerciali, per assenza di beni da pignorare, ecc.) o anche con la dichiarazione del curatore fallimentare dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell’impossibilità di precedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell’attivo.
SNALV / 10 Gennaio 2018
Ministero del Lavoro: dimissioni online – le faq aggiornate all’8 luglio
Continua a leggereMinistero del Lavoro: dimissioni online. Le faq aggiornate all’8 luglio.
CAF ITALIA / 10 Gennaio 2018
Box auto e ristrutturazioni prima casa, bonus fiscali separati
Continua a leggereDalla Ctp di Reggio Emilia arriva una smentita a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate in riferimento alle agevolazioni previste per la ristrutturazione della prima casa e l’acquisto del box auto. In particolare, la sentenza della Commissione tributaria provinciale chiarisce che, sebbene i due immobili vengano acquistati con il medesimo atto notarile, i bonus fiscali a beneficio dell’acquirente sono da considerarsi autonomi. La vicenda che ha originato la sentenza n. 253/2/17 della Ctp di Reggio Emilia vedeva coinvolto un contribuente accertato ai fini Irpef. Con un rogito notarile stipulato nel settembre 2011 il soggetto aveva comprato, dall’impresa che lo aveva ristrutturato, un immobile abitativo e un garage di pertinenza, chiedendo l’applicazione delle agevolazioni di legge ritenendo di aver diritto agli sgravi per ciascuno degli immobili acquistati. L’Agenzia delle entrate, tuttavia, aveva riliquidato le dichiarazioni dei redditi del contribuente, sostenendo che la detrazione spettante dovesse essere calcolata sul 25% del prezzo di acquisto di entrambi gli immobili (casa e pertinenza), fino a un massimo di 48 mila euro complessivi. La rettifica era basata, tra l’altro sulla propria circolare n. 24/2004 (punti 1.2 e 1.3). il contribuente, convinto della bontà delle proprie argomentazioni, decide quindi di rivolgersi ai giudici, i quali, disconoscendo l’interpretazione fornita dall’amministrazione finanziaria nella propria prassi, danno ragione al ricorrente affermando che all’epoca dei fatti erano vigenti entrambe le agevolazioni.
CAF ITALIA / 9 Gennaio 2018
Adeguamento tecnologico, ok a credito di imposta
Continua a leggereIl nuovo anno porta interessanti novità in tema di spesometro e di credito di imposta per diverse categorie di imprese: in questa nota ci soffermiamo in particolare su due fattispecie e sulle relative comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate al fine di fare chiarezza sugli argomenti in questione. Mediante la Risoluzione n. 2/E del 5 gennaio 2018, le Entrate fanno riferimento all’utilizzo dei crediti di imposta riconducibili all’adeguamento tecnologico necessario alle nuove trasmissioni telematiche Iva del 2017: nello specifico, si tratta dei crediti d’imposta riconosciuti dall’articolo 21-ter del dl n. 78/2010 per i quali l’Agenzia delle entrate ha istituito gli appositi codici tributo da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24 con decorrenza dal 1° gennaio scorso. Andando più nel particolare, siamo di fronte a due crediti di imposta: il primo nella misura una tantum di 100 euro, è stato istituito dall’articolo 21-ter, comma 1, del dl n.78/2010 ed è riconosciuto a fronte dei costi sostenuti per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto nuovo spesometro) e delle nuove liquidazioni periodiche Iva; il secondo nella misura una tantum di 50 euro, è invece disciplinato dal comma 3 del medesimo articolo 21-ter del dl. 78/2010 ed è riconosciuto agli stessi soggetti di cui sopra, nel caso in cui, sussistendone i presupposti, abbiano esercitato entro il 31 dicembre 2017 scorso, anche l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Affinché il diritto ai crediti di imposta possa concretizzarsi, occorre aver sostenuto costi per l’adeguamento tecnologico finalizzato ai nuovi obblighi telematici Iva e aver realizzato nell’anno di sostenimento di tali costi, generalmente il 2017, un volume d’affari non superiore a 50.000 euro. Considerata la particolare tipologia dei…
CAF ITALIA / 4 Gennaio 2018
Bonus e agevolazioni tra conferme e novità nella legge di bilancio
Continua a leggere“Anno nuovo, leggi nuove, e come sempre occorre da subito cercare di interpretare nella maniera corretta le disposizioni contenute nelle normative appena emanate –dice la Dott.ssa Maria Emilda Sergio, Amministratore Unico del Caf Italia- per capire cosa cambia e cosa invece rimane immutato nel panorama legislativo italiano. Ovviamente, l’attenzione è soprattutto a quanto emerge dalla Legge di Bilancio 2018, provvedimento che, come accade ogni anno, è destinato – continua la Dott.ssa Sergio- a incidere in maniera molto importante sulle dinamiche economiche e sociali dell’anno appena iniziato”. Sono ovviamente numerose le voci di grande interesse e di conseguenza gli spunti di riflessione legati alla Legge di Bilancio 2018, di cui stiamo provvedendo a dare notizia sul nostro sito: i contenuti del provvedimento attendono anche l’emanazione dei necessari decreti attuativi. Ad ogni modo, ecco alcuni cenni relativi a bonus e agevolazioni riconducibili a diversi settori. Il Comma 3 tratta la materia dei bonus per mobili ed elettrodomestici, disponendo che con la modifica del comma 2 all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ ovvero A per i forni. La detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017 finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati; inoltre, sempre al medesimo comma, si chiarisce che con la modifica del comma 2-ter all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene estesa la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni…
SNALVMED / 6 Luglio 2017
Procura ad hoc per l’avvocato-mediatore
Continua a leggeredi Marco Marinaro. Le parti possono conferire procura speciale ad altri soggetti, compresi i loro difensori, per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione. Tuttavia, occorre che sia conferito uno specifico potere di partecipare alla mediazione non risultando sufficiente la procura alle liti contentente il potere di rappresentare l’assistito dinanzi al giudice all’udienza di prima comparizione e di conciliare e transigere la lite. Le conclusioni sono contenute nell’ordinanza del Tribunale di Verona dell’11 maggio 2017 (estensore Vaccari) che in una controversia bancaria è stato chiamato a verificare il corretto esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta. Il giudice scaligero chiarisce espressamente di non poter condividere l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui, ai fini dell’assolvimento della detta condizione di procedibilità, assume come indispensabile la partecipazione delle parti personalmente (assistite dai difensori) e non solo quella dei loro difensori (sul punto in esame, ex multis, Tribunale Firenze 19 marzo 2014; Tribunale Pavia 9 marzo 2015; Tribunale Vasto 9 marzo 2015; Tribunale Roma, 19 febbraio 2015; Tribunale Roma, 14 dicembre 2015). Per il tribunale di Verona nessuna norma vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire a esso una procura a conciliare può essere rinvenuto nell’ articolo 83 del Codice di procedura civile e ciò spiega e legittima la ragione per cui detta facoltà viene solitamente inserita nelle procura alle liti. Nell’ordinanza in commento (che riprende le motivazioni già espresse dal medesimo giudice nella sentenza del 28 settembre 2016) il giudicante motiva la sua diversa interpretazione esaminando le conseguenze cui conduce la diversa tesi giurisprudenziale. La stessa infatti determinerebbe una disparità di trattamento tra la parte che ha interesse alla realizzazione della condizione di procedibilità (generalmente si tratta della parte che intende agire in giudizio) e le sue controparti,…
SNALVMED / 5 Luglio 2017
Mediazione obbligatoria, termine di 15 giorni non perentorio
Continua a leggeredi Francesco Machina Grifeo. Il giudice di primo grado non può dichiarare improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo soltanto perché il tentativo obbligatorio di mediazione è stato promosso oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge. Lo ha stabilito la I sezione civile della Corte di appello di Milano, sentenza 24 maggio 2017, riformando la precedente decisione (156/2016) del Tribunale di Monza, e prendendo posizione in senso favorevole alla natura «non perentoria» del termine previsto dal Dlgs 28/2010 (contra Tribunale Firenze, sentenza 4 giugno 2015). La vicenda – La vicenda partiva dal disconoscimento della firma apposta in calce a una fideiussione per un mutuo bancario di 115mila euro, titolo in base al quale era stato ingiunto al ricorrente il pagamento della somma. Alla prima udienza il giudice, rilevato che la controversia rientrava tra quelle per cui è obbligatorio il tentativo di mediazione, assegnava il termine per attivare la procedura. L’opponente, tuttavia, depositava l’istanza per la procedura (che si chiudeva con esito negativo) nel novembre del 2015 anziché entro la fine di luglio. A questo punto il Tribunale dichiarava improcedibile l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Proposto ricorso, l’appellante ha sostenuto che il termine non era da considerarsi perentorio e che comunque il tentativo, sia pure fuori termine, era idoneo a precludere qualsiasi censura di improcedibilità. La questione: il superamento del termine – Per la Corte territoriale, dunque, la questione è: se il superamento del termine «possa ritenersi equivalente al mancato tentativo di mediazione nei casi in cui esso sia previsto come obbligatorio, situazione – quest’ultima – che certamente determina l’improcedibilità del giudizio ordinario». E, secondo il Collegio, siccome il tentativo di mediazione è stato comunque esperito (con esito negativo), «il giudice avrebbe dovuto rilevare che la condizione di procedibilità dell’azione giudiziale si era in ogni caso avverata, sebbene con ritardo rispetto…
SNAD / 5 Luglio 2017
Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati e Cassaintegrati
Continua a leggereLo SNAD/FNA – Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati e Cassintegrati è un’associazione sindacale autonoma, libera, democratica ed apartitica promossa dalla FNA. Il nostro Sindacato associa i Disoccupati e Cassintegrati. Lo SNAD è titolare di convenzione con l’INPS per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni temporanee (Disoccupazione Ordinaria, Requisiti Ridotti, Mobilità, etc).
SNAP / 5 Luglio 2017
Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati della FNA
Continua a leggereSNAP/FNA – Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati della FNA – è un’associazione sindacale cui possono aderire tutti gli aventi diritto, a qualsiasi titolo, a trattamenti pensionistici, siano essi italiani o esteri. SNAP ha sottoscritto specifiche convenzioni con l’INPS, permettendo alla nostra federazione di organizzare ed assistere i nostri associati pensionati autonomamente e con maggiore incisività.